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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75739
Regno d'Italia 16 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore; 5

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

a vista una somma determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso; 5° la

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L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

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determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 5° la sottoscrizione del Banco come emittente.

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L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

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incondizionata di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° la indicazione del prenditore; 4° la indicazione della data e del luogo

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cui esso è redatto; 2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata 3° il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4° l'indicazione del

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In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso non vi è uno

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In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati

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Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola « banchiere » o altra equivalente; è speciale se

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La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento

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presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

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inoltre la indicazione, a timbro, del corrispondente che lo ha emesso.

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Il protesto deve contenere: 1° la data; 2° il nome del richiedente; 3° l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite

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sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e

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